convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012
Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Domanda - Termine di proponibilità - Decorrenza - Decisioni in materia pensionistica della Corte dei Conti pronunciate in primo grado dalle sezioni giurisdizionali regionali - Esperibilità della revocazione di cui all'art. 68, lett. a), del r.d. n. 1038 del 1933 - Esclusione - Ragioni - Conseguenze. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012
In tema di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ove la violazione del termine di ragionevole durata del processo si verifichi in un giudizio pensionistico svoltosi dinanzi alla Corte dei Conti e definito con sentenza della sezione regionale contro la quale non sia proposto appello, il termine di decadenza per proporre la domanda di cui all'art. 4 della citata legge n. 89 del 2001 decorre dalla data di scadenza del termine per proporre appello, poiché, al compimento di quest'ultimo, la sentenza pronunciata dalla predetta sezione, al pari di quella del giudice ordinario, acquista autorità di cosa giudicata formale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. civ., non potendo essere più impugnata con un mezzo ordinario, in quanto il rimedio di revocazione ordinaria previsto dall'art. 68, lett. a) del r.d. 12 luglio 1933, n. 1214 è esperibile solo nei confronti delle sentenze emesse in unico grado o in grado di appello, mentre l'errore di fatto revocatorio relativo ad una sentenza appellabile, in applicazione dei principi generali, si converte in motivo di nullità del provvedimento che deve essere dedotto proprio con l'appello.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 9843 del 15/06/2012