Equo indennizzo per durata irragionevole - Esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - Rilevanza - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11936 del 09/06/2015
In tema di equo indennizzo per durata irragionevole del processo, l'esiguità del valore monetario del giudizio presupposto - inferiore ai cinquecento euro - non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l'apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socio-economica dell'istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale (nella specie, rivalutazione dell'indennità di disoccupazione agricola).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 11936 del 09/06/2015