convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo - Forma del provvedimen
provvedimenti del giudice civile - decreto - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione in caso di violazione del termine di durata ragionevole del processo - Forma del provvedimento - Decreto della Corte d'appello - Conseguenze - Sottoscrizione del giudice relatore - Necessità - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2134 del 29/01/2010
In tema di equa riparazione per violazione del termine di durata ragionevole del processo, il provvedimento conclusivo del relativo procedimento è emesso nella forma del decreto immediatamente esecutivo, impugnabile per cassazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6 della legge n. 89 del 2001. Esso pertanto, nonostante la forma collegiale ed il contenuto decisorio, che lo rendono sostanzialmente assimilabile ad una sentenza, richiede la sottoscrizione del solo presidente del collegio e non anche la contestuale firma del giudice relatore, ex art. 135, quarto comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 2134 del 29/01/2010