Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - protocolli - primo protocollo - diritto al rispetto dei beni - diritto di proprietà - privazione - Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11826 del 16/05/2013
Somma liquidata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo per violazione della proprietà - Domanda di ripartizione tra i diversi comproprietari del terreno espropriato - Giurisdizione del giudice italiano - Sussistenza - Fondamento.
Appartiene alla giurisdizione del giudice italiano la domanda volta alla ripartizione tra i diversi comproprietari, in ragione dell'entità delle distinte quote di partecipazione al terreno espropriato, della somma liquidata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo a titolo di equa soddisfazione per l'accertata violazione dell'art. 1 del Protocollo addizionale e dell'art. 6 della stessa Convenzione europea, trattandosi di domanda che deve essere decisa esclusivamente in base a norme interne e che non incide sull'interpretazione del "dictum" della sentenza della Corte di Strasburgo, né sull'esecuzione della stessa o sulla conformazione ad essa dello Stato, rilevante soltanto sul piano internazionale.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 11826 del 16/05/2013