Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 22/01/2015
Successione a titolo particolare nel diritto controverso - Disciplina ex art. 111 cod. proc. civ. - Violazione del termine ragionevole del processo - Conseguenze ai fini dell'equa riparazione nei rapporti tra alienante e successore.
Nel caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il processo, in virtù del principio stabilito dall'art. 111 cod. proc. civ., continua tra le parti originarie, con la conseguenza che l'alienante mantiene la sua legittimazione attiva ("ad causam"), conservando tale posizione anche nel caso di intervento, ai sensi del medesimo articolo 111, terzo comma, cod. proc. civ., del successore a titolo particolare, il quale ha legittimazione distinta e non sostitutiva, ma autonoma. Ne discende che, ai fini della domanda di equa riparazione ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, ciascuno di loro non potrà che riferire la pretesa indennitaria per violazione del termine ragionevole del processo alla diversa durata della rispettiva presenza nel giudizio presupposto, non essendogli consentito di avvalersi dell'altrui diritto all'indennizzo, sommando i periodi di rispettiva competenza.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 1200 del 22/01/2015