Irragionevole durata del processo esecutivo - Debitore esecutato rimasto inattivo - Diritto all'indennizzo - Esclusione - Fondamento.
Il debitore esecutato rimasto inattivo non ha diritto ad alcun indennizzo per l'irragionevole durata del processo esecutivo che è preordinato all'esclusivo interesse del creditore, sicché egli - a differenza del contumace nell'ambito di un processo dichiarativo - è soggetto al potere coattivo del creditore, recuperando solo nelle eventuali fasi d'opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., la cui funzione è diretta a stabilire un separato ambito di cognizione, la pienezza della posizione di parte, con possibilità di svolgere contraddittorio e difesa tecnica.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 89 del 07/01/2016