Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Processo alla data del 16 settembre 2010 - Proponibilità della domanda di indennizzo - Condizioni - Istanza di prelievo - Preesistenza al giudizio di equa riparazione - Necessità - Anche per il periodo anteriore.
In tema di equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo, ai sensi dell'art. 54, comma 2, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 3, comma 23, dell'allegato 4 al d.lgs. n. 104 del 2010, nei giudizi pendenti alla data del 16 settembre 2010 la presentazione dell'istanza di prelievo deve precedere l'instaurazione del giudizio di equa riparazione e condiziona la proponibilità della domanda di indennizzo anche per il periodo anteriore al deposito della medesima.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Sentenza n. 16404 del 05/08/2016