Domanda di equa riparazione per ingiusta durata del processo penale - Proponibilità - Unicità di decorrenza del termine semestrale di decadenza per tutte le parti - Sussistenza - Conseguenze.
In tema di irragionevole durata del processo penale, il "dies a quo" per la proponibilità della domanda di equa riparazione va individuato nella data di irrevocabilità della sentenza conclusiva del processo presupposto; tale momento coincide con lo spirare dei termini per impugnare detta decisione, ex art. 585 c.p.p., ed impone, in virtù del principio di unicità della decorrenza del termine semestrale ex art. 4 della l. n. 89 del 2001 per tutte le parti del giudizio, che scada, altresì, il termine per l'impugnazione ad opera del procuratore generale presso la corte d'appello, a propria volta decorrente dal giorno in cui è stato comunicato allo stesso l'avviso di deposito con l'estratto della sentenza.
Sez. 6 - 2, Sentenza n. 22818 del 09/11/2016