Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 23448 del 17/11/2016
Domanda di equa riparazione - Istanza di accelerazione del processo penale presupposto ex art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (vigente "ratione temporis") - Condizione di proponibilità - Applicabilità ai giudizi penali che abbiano superato la ragionevole durata anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 134 del 2012 - Esclusione - Fondamento.
La condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo penale contemplata dall'art. 2, comma 2-quinquies, lett. e), della l. n. 89 del 2001 (nel testo, utilizzabile "ratione temporis", introdotto dal d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012), non si applica alle domande relative ai procedimenti penali che, alla data (11 settembre 2012) di entrata in vigore della l. n. 134 del 2012, abbiano già superato la durata ragionevole, difettando una norma transitoria che disponga in tal senso ed atteso che, diversamente, il termine di presentazione di detta istanza decorrerebbe, per tali giudizi, non dal superamento della durata ragionevole, ma dalla data di entrata in vigore della citata l. n. 134, con mutamento dei presupposti applicativi della disposizione.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Sentenza n. 23448 del 17/11/2016