Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14059 del 06/06/2017
Domanda di equa riparazione - Competenza per territorio - Determinazione - Art. 3 della l. n. 89 del 2001 - Luogo di inizio del giudizio presupposto – Declaratoria di difetto di giurisdizione - Principio della "translatio judicii” - Unicità del giudizio - Fattispecie.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata di un processo, ai fini dell'individuazione del giudice territorialmente competente, nel caso di declaratoria di difetto di giurisdizione nel giudizio presupposto, il criterio di collegamento stabilito dall'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 3, comma 1, della l. n. 89 del 2001, va applicato con riferimento al luogo in cui ha sede il primo giudice adito, trattandosi della prosecuzione di un unico giudizio in applicazione del principio della “translatio judicii”. (Nella specie, è stata riconosciuta la competenza della Corte di appello di Caltanissetta giacche il procedimento aveva avuto inizio dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione di Palermo, a nulla rilevando che il medesimo giudizio si fosse concluso – a seguito della declaratoria di difetto di giurisdizione - dinanzi al Tribunale di Ragusa).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 14059 del 06/06/2017