Legge n. 89 del 2001 - Effetto non retroattivo - Limiti - Equa riparazione - Titolarità in capo a persona defunta anteriormente - Esclusione - Conseguenze - Intrasmissibilità "mortis causa".
Il diritto all'equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo, introdotto dalla legge 24 marzo 2001, n. 89 con efficacia non retroattiva (salvo il limite risultante dalla norma di diritto intertemporale di cui all'art. 6 ed alle condizioni ivi previste), non può essere acquisito da persona che, al momento dell'entrata in vigore di detta legge, non era più in vita, giacché con la morte viene meno la soggettività giuridica e, di conseguenza, la capacità di assumere la titolarità di situazioni giuridiche; in tal caso, pertanto, il diritto all'indennizzo neppure può essere preteso dall'erede del defunto, non essendo trasmissibile all'erede ciò che non è esistente nel patrimonio del "de cuius" al momento del decesso.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 5264 del 04/04/2003