Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere – Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 21/02/2013
Processo civile con parte minorenne rappresentata dai genitori - Determinazione della irragionevole durata - Periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e periodo ulteriore della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti in rappresentanza ultrattiva - Computo - Necessità.
In tema di equa riparazione, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, ai fini della determinazione della irragionevole durata di un processo civile, cui abbiano partecipato "ab origine" i genitori di un minore (quali suoi rappresentanti legali), occorre tener conto del periodo decorso fino al raggiungimento della maggiore età e di quello relativo alla protrazione del giudizio nell'ambito della medesima fase processuale in cui i genitori siano rimasti costituiti per effetto dell'ultrattività della rappresentanza processuale, impregiudicato il diritto del rappresentato ad intervenire, nell'ambito della stessa fase, con la costituzione volontaria in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e fermo l'onere della sua autonoma costituzione, per i fini in questione, nei successivi gradi di giudizio.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 4472 del 21/02/2013