Liquidazione dell'indennizzo
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - liquidazione dell'indennizzo ex l. n. 89 del 2001 - valutazione - obbligo del giudice di merito di tenere conto della quantificazione operata in casi simili dalla corte europea - configurabilità - limiti - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018
>>> In tema di equa riparazione conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, la valutazione equitativa dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale è soggetta, in conseguenza dello specifico rinvio, contenuto nell'art. 2 della l. n. 89 del 2001, all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, al rispetto delle Convenzione medesima, nell'interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, ma il giudice nazionale è tenuto a liquidare solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non toccando tale diversità di calcolo la complessiva attitudine della citata l. n. 89 del 2001 ad assicurare l'obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo.
Corte di Cassazione Sez. 2, Ordinanza n. 28109 del 05/11/2018