Processo equo - termine ragionevole - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Criteri - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8235 del 22/03/2019
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Liquidazione dell'indennizzo a titolo di danno non patrimoniale - Criteri - Maggior somma prevista per le cause di particolare importanza - Applicazione automatica alle controversie di lavoro e previdenziali - Esclusione.
In tema di equa riparazione per violazione del termine di ragionevole durata del processo, ai sensi della l. n. 89 del 2001, l'inclusione delle cause di lavoro e previdenziali nel novero di quelle per le quali la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che la liquidazione dell'indennizzo per il danno non patrimoniale possa giungere fino a 2000 euro per anno, in ragione della particolare importanza della controversia, non significa che tali cause debbano sempre considerarsi particolarmente rilevanti, con la conseguente automatica liquidazione del predetto maggior indennizzo.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8235 del 22/03/2019