Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25323 del 09/10/2019 (Rv. 655269 - 01)
Equa riparazione - Presunzioni di non spettanza dell'indennizzo previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015 - Applicabilità ai soli giudizi introdotti dopo l'1 gennaio 2016 - Fondamento.
Le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, previste dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d) della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, si applicano ai soli giudizi di equa riparazione introdotti dopo l'entrata in vigore della stessa l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016). La menzionata disposizione, infatti, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 25323 del 09/10/2019 (Rv. 655269 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697