Irragionevole durata del processo esecutivo - Debitore esecutato rimasto inattivo - Diritto all'indennizzo - Condizioni - Fondamento.
Nel processo di esecuzione il debitore esecutato rimasto inattivo non riporta necessariamente effetti negativi per l'irragionevole durata del processo, preordinato, invece, all'esclusivo interesse del creditore; ne consegue che, non potendo operare nei suoi confronti la presunzione di danno non patrimoniale derivante dalla pendenza del processo, egli ha l'onere di allegare un suo specifico interesse ad una celere espropriazione e di dimostrarne l'esistenza, nel rispetto degli ordinari oneri probatori gravanti sulla parte attrice.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 29139 del 11/11/2019 (Rv. 656240 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_615, Cod_Proc_Civ_art_617