Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Cass. n. 32992/2019
Equa riparazione per irragionevole durata del processo amministrativo - Perenzione - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001 - Applicabilità ai giudizi introdotti prima dell' 1 gennaio 2016 - Esclusione - Fondamento.
In materia di equa riparazione per durata irragionevole del processo, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 104 del 2010, la dichiarazione di perenzione del giudizio da parte del giudice amministrativo non consente di ritenere insussistente il danno per disinteresse della parte a coltivare il processo e, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima dell'entrata in vigore dalla l. n. 208 del 2015 (1 gennaio 2016), non trovano applicazione le presunzioni "iuris tantum" di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata previste dall'art. 2, comma 2 sexies, lett. d), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla stessa l. n. 208 del 2015, atteso che la menzionata disposizione, introducendo nuovi oneri probatori, non può operare retroattivamente nell'ambito dei processi in corso, in quanto chiama l'uno o l'altro dei contendenti ad addurre prove che questi in origine non era tenuto a fornire, ponendosi altrimenti a repentaglio la garanzia costituzionale del diritto di difesa.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 32992 del 13/12/2019 (Rv. 656219 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697