Giudizio di equa riparazione - Litisconsorzio necessario - Configurabilità - Esclusione - Litisconsorzio facoltativo - Sussistenza - Ragioni.
L'obbligazione all'indennizzo dovuto per l'irragionevole durata del processo insorge autonomamente per ciascuna parte del giudizio "presupposto", sicché nel giudizio di equa riparazione non si dà eventualmente luogo a litisconsorzio necessario, bensì a litisconsorzio facoltativo.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 7031 del 12/03/2020 (Rv. 657280 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103
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7031
2020