Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole – Cass. n. 11856/2020
Equa riparazione - Declinatoria di competenza - Riassunzione - Conflitto negativo di competenza - Regolamento d'ufficio ex art. 45 c.p.c. richiesto dal magistrato delegato della Corte d'appello - Inammissibilità - Attribuzione del collegio in sede di opposizione ex art. 5 ter della l. n. 89 del 2001 - Fondamento.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, in caso di declinatoria di competenza da parte del giudice originariamente adito, è inammissibile il regolamento di competenza richiesto d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., dal magistrato designato per la fase monitoria dal presidente della corte d'appello davanti alla quale la causa sia stata riassunta, trattandosi di prerogativa riservata al collegio, da investire con l'opposizione ex art. 5 ter; l'ingiunzione prevista dall'art. 3 della l. n. 89 del 2001, infatti, non ha i caratteri della definitività, atteso che contro di essa è proponibile l'opposizione al collegio, di cui all'art. 5 ter citato, che non è un mezzo d'impugnazione del decreto monocratico limitato dai motivi di censura, bensì un rimedio processuale ad ampio spettro, esperibile anche quando il giudice della fase monitoria abbia deciso una questione di mero rito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11856 del 18/06/2020 (Rv. 658451 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_045