Irragionevole durata del processo civile o amministrativo – Cass. n. 17685/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Irragionevole durata del processo civile o amministrativo - Morte della parte del giudizio presupposto - Diritto dell'erede all'indennizzo "iure successionis" e "iure proprio" - Condizioni.
In tema di irragionevole durata del processo, qualora la parte del giudizio civile (o amministrativo) presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e "iure successionis", l'indennizzo maturato dal "de cuius" per l'eccessiva protrazione del giudizio, nonché, "iure proprio", l'indennizzo dovuto per l'ulteriore durata della medesima procedura, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte giacché, deceduta quella originaria, fin quando gli eredi non abbiano ritenuto di costituirsi ovvero non siano stati chiamati in causa, pur esistendo un processo difetta la parte che dalla sua irragionevole durata possa ricevere nocumento.
Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17685 del 21/06/2021 (Rv. 661727 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2059