Applicabilità della prima norma alle procedure concorsuali – Cass. n. 25181/2021
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Differenze tra art. 2-bis, comma 1- bis, e art. 2, comma 2-bis, l. n. 89 del 2011 - Applicabilità della prima norma alle procedure concorsuali - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione, la lettura comparata del comma 1 bis dell'art. 2-bis e del comma- 2 bis dell'art. 2 impone di attribuire alle parole "processo" e "procedura concorsuale" un differente significato, tale da escludere che la prima disposizione - secondo cui «la somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta» - in quanto espressamente riferita al "processo", possa essere estesa alla "procedura concorsuale", come anche confermato dall'interpretazione sistematica di tali norme, giacché la presenza di più di dieci o addirittura cinquanta parti, mentre nel processo di cognizione costituisce evenienza infrequente, se non rara, nelle procedure concorsuali, invece, la compresenza di una pluralità di creditori, costituisce l'ipotesi fisiologica e ordinaria, con la conseguenza che l'applicazione ad esse di tale disposizione produrrebbe un effetto distorsivo di implicita e casuale (e perciò irragionevole) penalizzazione del cittadino ammesso al passivo di una procedura concorsuale rispetto a quello che partecipi ad un ordinario processo di cognizione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 25181 del 17/09/2021 (Rv. 662165 - 02)