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Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria – Cass. n. 40136/2021

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Termine semestrale di proponibilità dell'azione risarcitoria - Tardività della domanda - Rilevabilità d'ufficio - Condizioni - Onere di eccezione e prova - Spettanza all'amministrazione convenuta - Sussistenza - Fattispecie.

 

In tema di equa riparazione per violazione del termine ragionevole di durata del processo, se il giudice investito dell'istanza di indennizzo ha il potere-dovere di dichiararne la tardività, qualora la decadenza risulti dagli atti, cionondimeno siffatta pronunzia non è giustificabile ove sia fondata sul rilievo che non è stata offerta dal ricorrente una prova certa della definitività del provvedimento conclusivo del giudizio in cui si assume essersi verificata la suddetta violazione, spettando, al contrario, all'amministrazione convenuta eccepire e provare tale tardività. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito, che aveva dichiarato tardivo il ricorso ex art. 4 della l. n. 89 del 2001, per non avere il ricorrente fornito prova inconfutabile dell'irrevocabilità della sentenza conclusiva del giudizio penale presupposto, avendo a tal fine ritenuto irrilevante la produzione dell'attestazione con la quale il cancelliere aveva annotato su tale decisione, ai sensi dell'art. 27 del regolamento di esecuzione del c.p.p., la data della sua irrevocabilità).

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 40136 del 15/12/2021 (Rv. 663360 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_115, Cod_Proc_Civ_art_325, Cod_Proc_Civ_art_327

 

Corte

Cassazione

40136

2021