Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione – Cass. n. 13272/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - procedimento civile - iscrizione a ruolo - Riassunzione della causa, ex art. 392 c.p.c. - Giudizio di rinvio nel procedimento per equa riparazione - Natura di autonoma e ulteriore fase del giudizio originario - Conseguenze - Nuova iscrizione a ruolo - Necessità - Nota di iscrizione a ruolo - Esclusione - Fondamento.
In tema di riassunzione della causa ex art. 392 c.p.c., il giudizio di rinvio nell'ambito di un procedimento per equa riparazione, in quanto configurabile come autonoma ed ulteriore fase del giudizio originario, necessita di una nuova iscrizione a ruolo, costituita da un atto mediante il quale il cancelliere attesta la pendenza di un determinato procedimento presso l'ufficio giudiziario, ma non anche della nota di iscrizione a ruolo ex artt. 71 e 72 disp.att. c.p.c., stante la sua soggezione all'art. 392, comma 2, c.p.c., non essendo tale atto di parte richiesto nei giudizi introdotti con ricorso, nei quali il rapporto attore-giudice si instaura già con l'iniziale deposito dello stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 13272 del 28/04/2022 (Rv. 664619 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_392, Cod_Proc_Civ_art_168, Cod_Proc_Civ_art_071, Cod_Proc_Civ_art_072