Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti – Cass. n. 12026/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Danno non patrimoniale - Presunzione di inesistenza nel caso di estinzione del processo per rinuncia o per inattività delle parti - Intervenuta transazione conclusa tra le parti e successivo abbandono del giudizio - Dichiarazione di estinzione - Applicabilità della presunzione - Configurabilità - Fondamento.
In tema di equa riparazione, ai fini dell'applicazione della presunzione "iuris tantum" di insussistenza del danno non patrimoniale da irragionevole durata del processo, di cui all'art. 2, comma 2-sexies, lett. c), della l. n. 89 del 2001, introdotto dalla l. 208 del 2015, è sufficiente che il giudizio presupposto sia stato definito con una declaratoria di estinzione per rinuncia agli atti o per inattività delle parti, non rilevando nel senso della inoperatività della detta presunzione che queste ultime abbiano abbandonato il giudizio solo dopo la conclusione di una transazione che abbia posto fine alla lite.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 12026 del 13/04/2022 (Rv. 664784 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_306, Cod_Proc_Civ_art_307, Cod_Proc_Civ_art_309, Cod_Proc_Civ_art_181