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Difensore distrattario nel giudizio presupposto – Cass. n. 15964/2022

Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Difensore distrattario nel giudizio presupposto - Posizione processuale - Fondamento - Valenza incidentale e non domanda autonoma - Conseguenze.

 

Nel delibare la sussistenza del diritto del difensore distrattario, anticipatario delle spese di lite nel giudizio presupposto, ad ottenere l'indennizzo per violazione del diritto alla ragionevole durata di detto giudizio, occorre tener conto della circostanza che il conseguimento della pronuncia sulla distrazione delle spese processuali anticipate è evento che dipende, sia nell'"an" che nel "quando", dalla pronuncia sulla domanda giudiziale che ha determinato l'insorgere del relativo processo, sicché l'istanza di distrazione, proprio per il suo carattere eminentemente accessorio, non può di per sé governare i tempi del processo, ma solo pedissequamente adeguarsi a quelli dettati per il giudizio sulla pretesa "principale", stante la sua valenza incidentale e non di domanda autonoma, siccome occasionata dal processo pendente tra le parti principali, al cui esito resta condizionata.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15964 del 18/05/2022 (Rv. 664884 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_093

 

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Cassazione

15964

2022