Pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario – Cass. n. 14585/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - divisione - divisione ereditaria - operazioni divisionali - pagamento dei debiti ereditari, esenzione del legatario - ripartizione tra gli eredi - Indennizzo da irragionevole durata del processo maturato in capo al "de cuius" - Diritto di un solo coerede ad ottenere la liquidazione dell'intero indennizzo maturato - Sussistenza - Fondamento.
L'equo indennizzo liquidato "iure hereditatis" va riconosciuto per intero all'erede istante, e non pro-quota, in osservanza del principio secondo cui i crediti del "de cuius", a differenza dei debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico, in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, essendo la regola della ripartizione automatica dell'art. 757 c.c. prevista solo per i debiti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 14858 del 11/05/2022 (Rv. 664982 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0727, Cod_Civ_art_0752, Cod_Civ_art_0757