Danneggiato non costituito parte civile – Cass. n. 19275/2022
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Equa riparazione - Durata irragionevole del processo - Danneggiato non costituito parte civile - Spettanza - Esclusione - Contrasto con sentenze CEDU - Esclusione - Fondamento.
In tema di equa riparazione ai sensi della l. n. 89 del 2001, il risarcimento del danno da durata non ragionevole del processo penale non spetta al danneggiato che non si sia (o fino a quando non si sia) costituito parte civile; né, del resto, tale principio può ritenersi in contrasto con le pronunce della Corte EDU che hanno affermato la necessità di non fermarsi ad un approccio formalistico nell'individuazione della nozione di parte, poiché, come chiarito dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 249 del 2020 e 203 del 2021, esso risulta coerente con la ricostruzione sistematica che, prima e al di fuori della formale instaurazione del rapporto processuale, nega al danneggiato la facoltà di far valere in sede penale il diritto al risarcimento del danno, stante la piena tutelabilità di tale diritto mediante la separata ed autonoma proposizione dell'azione risarcitoria dinanzi al giudice civile.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 19275 del 15/06/2022 (Rv. 664998 - 01)