Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito – Cass. n. 8556/2023
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali - processo equo - termine ragionevole - in genere - Processo litisconsortile - Domande autonome e cumulate - Unicità di fatto generatore del diritto di credito azionato dal ricorrente nel giudizio di merito - Notifica della sentenza d'appello eseguita nei confronti di una sola delle controparti - Definitività della sentenza ai fini della decorrenza del "dies a quo" dell'azione di equa riparazione - Esclusione - Conseguenze.
Nel caso in cui in un giudizio con più parti non sussista un'ipotesi di litisconsorzio processuale necessario ma siano state proposte domande autonome e cumulate nei confronti di parti diverse, originate da un comune fatto generatore, la notifica della sentenza di appello effettuata nei confronti di una sola parte non determina anche nei confronti delle altre il decorso del termine breve per la proposizione del ricorso in cassazione, con la conseguenza che solo con il decorso del cd. "termine lungo" per impugnare la sentenza è definitiva nei confronti della parte cui non sia stata notificata la sentenza e solo dal decorso di tale termine decorre il "dies a quo" di cui alla l. n. 89 del 2001 per proporre l'azione di equa riparazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 8556 del 27/03/2023 (Rv. 667504 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_103, Cod_Proc_Civ_art_102, Cod_Proc_Civ_art_274, Cod_Proc_Civ_art_326, Cod_Proc_Civ_art_285