Contumacia - Presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio - Prova contraria della sussistenza del patema d'animo - Ammissibilità.
Nel caso di contumacia della parte, la presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, - prevista dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. b), della l. n. 89 del 2001 - può essere superata con la prova contraria relativa alla sussistenza del pregiudizio cagionato dal patema d'animo discendente dalla conoscenza del processo, cui si correla l'interesse alla sua rapida conclusione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10920 del 23/04/2024 (Rv. 671026-01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2697