Processo equo - termine ragionevole - Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 – 01)
Impugnazioni civili - cassazione (ricorso per) - giudizio di rinvio - procedimento - Giudizio di cassazione - Ricorso palesemente inammissibile - Notifica nulla o inesistente - Fissazione del termine per la rinnovazione della notifica - Necessità - Esclusione - Fondamento.
Il rispetto del diritto fondamentale alla ragionevole durata del processo impone al giudice, ai sensi degli artt. 175 e 127 c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano di ostacolo alla sua sollecita definizione, tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e dal diritto alla partecipazione al processo, in condizioni di parità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l'atto finale è destinato a produrre i suoi effetti, sicché, ove il ricorso per cassazione sia prima facie infondato, è superfluo fissare un termine per l'integrazione del contraddittorio o per la rinnovazione della notifica nulla o inesistente, ciò traducendosi in un aggravio di spese e in un allungamento dei termini per la definizione del giudizio, senza comportare alcun beneficio per la garanzia dell'effettività dei diritti processuali delle parti.
Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 11825 del 05/05/2025 (Rv. 674845 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_101, Cod_Proc_Civ_art_160, Cod_Proc_Civ_art_127, Cod_Proc_Civ_art_175