corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - corte di cassazione, sez. u, sentenza n. 5490 del 10/03/2014
Insindacabilità "nel merito" delle scelte dei soggetti sottoposti alla giurisdizione contabile - Preclusione di ogni sindacato giurisdizionale - Esclusione - Controllo di conformità alla legge che regola l'attività amministrativa - Necessità - Conseguenza - Fattispecie in tema di determinazione dei compensi e delle indennità pattuite in favore del direttore generale di azienda ospedaliera universitaria. Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5490 del 10/03/2014
L'insindacabilità "nel merito" delle scelte discrezionali compiute dai soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti non comporta che esse siano sottratte ad ogni possibilità di controllo, e segnatamente a quello della conformità alla legge che regola l'attività amministrativa, con la conseguenza che il giudice contabile non viola i limiti esterni della propria giurisdizione quando accerta la mancanza di tale conformità. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha escluso che fosse affetta dal vizio di eccesso di potere giurisdizionale la decisione con cui la Corte dei conti aveva ravvisato un'ipotesi di responsabilità per danno erariale a carico di un Rettore universitario per avere pattuito - nello stipulare un contratto di diritto privato per il conferimento dell'incarico di direttore generale dell'azienda ospedaliera universitaria - un compenso annuo e una indennità di risultato in violazione del limite stabilito - ai sensi dell'art. 3, comma 6, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 - dall'art. 1 del d.p.c.m. 19 luglio 1995 n. 502, come modificato dall'art. 1 del d.p.c.m. 31 maggio 2001, n. 319).
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5490 del 10/03/2014