Contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)
Consiglieri regionali - Immunità ex art. 122, comma 4, Cost. - Nozione - Funzione di autorganizzazione interna - Inclusione - Condizioni - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)
La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale per il supporto dell’attività del gruppo consiliare o del singolo consigliere partecipa delle guarentigie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri, a condizione tuttavia che essa si manifesti in attività ragionevolmente ed effettivamente riconducibili a dette funzioni primarie; ne consegue che l'acquisizione di personale per le esigenze del gruppo consiliare, pur essendo consentita - dato il carattere altamente fiduciario dei relativi incarichi - sulla base di valutazioni soggettive e ampiamente discrezionali legate alla consonanza politica e personale, e pur potendo avvenire "intuitu personae" senza predeterminazione di alcun rigido criterio, incontra il limite dell'intrinseca irragionevolezza o della manifesta esorbitanza dell'incarico esterno conferito rispetto alle attività riferibili all'esercizio delle funzioni del gruppo consiliare ed è pertanto sindacabile dalla Corte dei conti, ai fini dell'accertamento della responsabilità amministrativo- contabile, con esclusione di qualsiasi immunità, qualora ecceda detto limite. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza del giudice contabile che aveva ravvisato la responsabilità amministrativa di un consigliere regionale per aver conferito un incarico di collaborazione all'attività legislativa a un soggetto privo dei requisiti di professionalità e competenza per il suo svolgimento, incarico rivelatosi del tutto fittizio, in quanto mai eseguito, con conseguente utilizzo indebito di risorse pubbliche).
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 11502 del 30/04/2019 (Rv. 653604 - 01)