Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - giurisdizione della corte - pensioni ordinarie - pensioni a carico dello stato e altri enti - Cass. n. 31024/2019
Domanda di ex dipendente pubblico di annullamento degli atti costituenti presupposto per la liquidazione della pensione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie in tema di riliquidazione "in pejus" del trattamento pensionistico da parte dell'Inps.
La controversia avente ad oggetto la domanda di un ex dipendente pubblico volta all'annullamento degli atti costituenti presupposto per la liquidazione della pensione appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario e non a quella della Corte dei Conti, poiché la decisione sulla legittimità di detti atti - con pronunce di carattere caducatorio od annullatorio o anche in via incidentale - è demandata, trattandosi di questione pregiudiziale, al giudice del rapporto di lavoro. (In applicazione di tale principio, la S.C., in relazione a fattispecie in tema di riliquidazione "in pejus” della pensione da parte dell'Inps per effetto di provvedimenti datoriali modificativi della retribuzione accessoria, ha ravvisato il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, poiché soltanto tramite l'affermazione della illegittimità dei provvedimenti in questione - spettante alla cognizione del giudice del lavoro - poteva pervenirsi al ripristino della misura originaria del trattamento pensionistico).
Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 31024 del 27/11/2019 (Rv. 656074 - 02)