Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - procuratore generale - Cass. n. 5589/2020
Ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione - Procuratore regionale della Corte dei Conti - Natura di parte solo in senso formale - Conseguenze - Pronuncia sulle spese processuali - Esclusione - Condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. - Esclusione - Fondamento.
CORTE DEI CONTI
ATTRIBUZIONI GIURISDIZIONALI
PROCURATORE GENERALE
Nei giudizi dinanzi alle Sezioni Unite in sede di ricorso per motivi attinenti alla giurisdizione, il procuratore generale presso la Corte dei conti ha natura di parte solo in senso formale, sicché è esclusa l'ammissibilità di una pronuncia sulle spese processuali, nonché la condanna della parte soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata, ex art. 96, comma 3, c.p.c., atteso che quest'ultima disposizione presuppone, per la sua applicazione, che vi sia stata una pronuncia sulle spese ai sensi dell'art. 91 dello stesso codice.
Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 5589 del 28/02/2020 (Rv. 657218 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_362, Cod_Proc_Civ_art_091, Cod_Proc_Civ_art_096
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5589
2020