Skip to main content

Corte dei conti - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Cass. n.19171/2020

Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità -Gruppo consiliare regionale - Percezione di fondi pubblici - Capigruppi e consiglieri dei Consigli regionali - Responsabilità amministrativa e contabile - Configurabilità - Previsione nella disciplina regionale di approvazione dei conti da parte dell'Ufficio di Presidenza - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

CORTE DEI CONTI

ATTRIBUZIONI

In ordine alla gestione delle somme erogate a titolo di contributi pubblici ai gruppi consiliari, i capigruppo dei Consigli regionali e tutti i consiglieri regionali restano assoggettati alla responsabilità amministrativa e contabile, senza che rilevi la disciplina regionale (nella specie, l. Regione Lombardia n. 17 del 1992) che preveda l'approvazione dei rendiconti da parte dell'Ufficio di Presidenza, poiché il voto dato in tali sedi rappresenta una ratifica formale di spese già effettuate dai gruppi e non già un atto deliberativo che ne costituisce "ex ante" il titolo giustificativo, conducendo l'opposta interpretazione al risultato - abnorme e contrario alla natura eccezionale della guarentigia di cui all'art. 122, comma 4, Cost. - di configurare, del tutto ingiustificatamente, una tutela della insindacabilità delle opinioni dei consiglieri regionali più ampia di quella apprestata per i parlamentari nazionali.

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 19171 del 15/09/2020 (Rv. 658667 - 01)

corte

cassazione

19171

2020