Questione di legittimità costituzionale per contrasto – Cass. n. 29561/2021
Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità' - Azione revocatoria ex art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 - Giurisdizione della Corte dei conti - Questione di legittimità costituzionale per contrasto con gli artt. 103, e 3, 24, 25 e 111 Cost. - Manifesta infondatezza
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità per contrasto con gli artt. 103, comma 2, e 3, 24 25 e 111 Cost., dell'art. 73 del d.lgs. n. 174 del 2016 (Codice della giustizia contabile), in forza del quale l'azione revocatoria esercitata dal Procuratore regionale della Corte dei conti per la tutela dei crediti erariali appartiene alla giurisdizione esclusiva della Corte dei conti, in quanto la natura accessoria e strumentale di tale azione rispetto alla riparazione del danno erariale palesa come ragionevolmente esercitata la discrezionalità del legislatore nella definizione concreta della materia di contabilità pubblica.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 29561 del 22/10/2021 (Rv. 662593 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_2901