Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata – Cass. n. 15893/2022
Corte dei conti - attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità' - Contributo regionale a destinazione vincolata a società privata - Rapporto di servizio con il legale rappresentante - Configurabilità - Sviamento della somma dalla finalità programmata - Responsabilità contabile - Presupposti - Giurisdizione della Corte dei conti - Sussistenza.
In tema di danno erariale, in caso di erogazione da parte dell'amministrazione regionale di un contributo pubblico a destinazione vincolata ad una società privata, è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria quanto con chi, amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 15893 del 17/05/2022 (Rv. 664752 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_037, Cod_Proc_Civ_art_041, Cod_Proc_Civ_art_362
Corte
Cassazione
15893
2022