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Attribuzioni - giurisdizionali - contenzioso contabile - giudizi di responsabilità - Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024 (Rv. 671385-01)

Imposta di soggiorno - Rapporto di servizio tra il gestore della struttura ricettiva e il Comune ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011 - Conseguente giurisdizione della Corte dei conti - Comma 1-ter introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020, come interpretato dall'art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021 - Portata - Conseguenze sulla giurisdizione - Fattispecie.

In tema di imposta di soggiorno, tra il gestore della struttura ricettiva ed il Comune si instaura, ex art. 4 del d.lgs. n. 23 del 2011, un rapporto di servizio comportante maneggio di denaro a destinazione pubblica, sul quale sussiste la giurisdizione della Corte dei conti; il comma 1-ter dello stesso art. 4, introdotto dall'art. 180, comma 3, d.l. n. 34 del 2020 - intervenuto ad individuare il gestore quale responsabile del pagamento dell'imposta, con efficacia estesa, ex art. 5-quinquies d.l. n. 146 del 2021, anche ai casi verificatisi prima del 19 maggio 2020 - detta norme di natura sostanziale con ricadute indirette sulla giurisdizione, attratta così al giudice tributario a far tempo dalla loro entrata in vigore. (Fattispecie in cui la S.C., in applicazione dell'art. 5 c.p.c., ha confermato la giurisdizione del giudice contabile sussistente al momento della proposizione della domanda, essendo la disciplina innovativa entrata in vigore quando il giudizio era già pendente).

Corte di Cassazione, Sez. U, Ordinanza n. 14028 del 21/05/2024 (Rv. 671385-01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_005