cosa giudicata civile - limiti del giudicato - soggettivi (limiti rispetto a terzi) – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2137 del 31/01/2014
Efficacia riflessa - Configurabilità - Presupposti - Situazione giuridica dipendente da quella incisa dal giudicato - Fondamento - Conseguenze - Accertamento verso il datore di lavoro dell'illegittimità del collocamento in cassa integrazione - Invocabilità da parte dell'INPS - Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2137 del 31/01/2014
In tema di effetti del giudicato, la sentenza che sia passata in giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, i loro eredi ed aventi causa, ne ha anche una riflessa, poiché, quale affermazione oggettiva di verità, produce conseguenze giuridiche anche nei confronti di soggetti rimasti estranei al processo nei quali sia stata resa qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa. Ne consegue che l'INPS ha titolo ad avvalersi di sentenze, passate in giudicato, che hanno accertato l'illegittimità della collocazione in cassa integrazione di alcuni lavoratori, avendo dette pronunce effetti restitutori sull'erogazione dell'integrazione salariale, a prescindere dalla causa di illegittimità di concessione della stessa e potendo, l'istituto previdenziale, richiedere al datore di lavoro i contributi commisurati all'intero importo della retribuzione dovuta ai lavoratori.
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 2137 del 31/01/2014