Pronuncia implicita o esplicita sulla natura del credito - Omessa censura in appello - Giudicato interno - Esclusione - Fondamento - Preclusione per il giudice dell'impugnazione di pronunciarsi sul punto - Sussistenza - Fondamento. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 19/03/2014
La pronuncia, esplicita o implicita, sulla natura di un credito (nella specie, ritenuto di valore) non è idonea a determinare la formazione del giudicato interno sul punto, in quanto esso si forma solo su capi autonomi della sentenza, che risolvano questioni aventi una propria individualità e autonomia, tali da integrare una decisione del tutto indipendente. Tuttavia, ove detta statuizione non sia stata oggetto di censura con l'appello, resta precluso al giudice dell'impugnazione pronunciarsi sul punto per non incorrere nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 6304 del 19/03/2014