Pronuncia in rito - Passaggio in giudicato - Giudicato "formale" - Preclusione alla riproposizione della stessa domanda in altro giudizio - Esclusione - Fattispecie. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26377 del 16/12/2014
La pronuncia "in rito" dà luogo soltanto al giudicato formale, con la conseguenza che essa produce effetto limitato al solo rapporto processuale nel cui ambito è emanata e, pertanto, non è idonea a produrre gli effetti del giudicato in senso sostanziale. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la pronuncia d'inammissibilità della domanda di risarcimento danni da circolazione stradale per mancato rispetto dello "spatium deliberandi" accordato all'assicurazione ex art. 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, costituisce giudicato formale, e non preclude la riproposizione in altro giudizio).
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 26377 del 16/12/2014