Giudicato esterno - Portata - Delimitazione da parte del giudice - Modalità - Ricorso alla domanda di parte in via interpretativa - Limiti e condizioni. Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24749 del 20/11/2014
La portata del giudicato esterno va definita dal giudice del merito sulla base di quanto stabilito nel dispositivo della sentenza e, eventualmente, nella motivazione che la sorregge, potendosi far riferimento, in funzione interpretativa, alla domanda della parte solo in via residuale qualora, all'esito dell'esame degli elementi dispositivi ed argomentativi di diretta emanazione giudiziale, persista un'obiettiva incertezza sul contenuto della statuizione.
Corte di Cassazione, Sez. 1, Sentenza n. 24749 del 20/11/2014