cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009
Art. 161 cod. proc. civ. - Nullità insanabili - Rilevabilità solo con i mezzi di impugnazione - Conseguenze - Decisione di merito del TAR che riconosce implicitamente la giurisdizione - Mancato appello sulla giurisdizione - Giudicato implicito - Sussistenza - Decisione del Consiglio di Stato sul punto - Irrilevanza - Ricorso per cassazione - Inammissibilità. Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009
A norma dell'art. 161 cod. proc. civ., le nullità anche insanabili - fra le quali rientra il difetto di giurisdizione - possono essere fatte valere solo con i mezzi di impugnazione e secondo le regole proprie di questi, secondo una disciplina, applicabile pure al giudizio amministrativo, che può avere come conseguenza anche quella di impedire la rilevabilità di dette nullità; ne consegue che, qualora il TAR, pronunciando sul merito della domanda, abbia implicitamente riconosciuto la propria giurisdizione e tale statuizione non sia stata contestata nei motivi di appello, non rileva che il Consiglio di Stato abbia affrontato la relativa questione - benché preclusa - ed il ricorso per cassazione avverso la sentenza di quest'ultimo è inammissibile, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 14889 del 25/06/2009