cosa giudicata civile - limiti del giudicato - oggettivi - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013
Giudizio di convalida di sfratto per morosità - Giudicato - Estensione - Esistenza dei fatti costitutivi del diritto al pagamento del canone - Inesistenza dei fatti estintivi e impeditivi - Inclusione - Condizioni - Contestuale ricorso per l'ingiunzione di pagamento dei canoni scaduti - Necessità - Sussistenza. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013
Solo quando nel giudizio di convalida di sfratto per morosità sia stato proposto ricorso per l'ingiunzione di pagamento di canoni scaduti, il provvedimento destinato a concluderlo può assumere l'efficacia di cosa giudicata, non soltanto circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, ma anche circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio d'opposizione, come l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore, per effetto di controcrediti del conduttore per somme indebitamente corrisposte a titolo di maggiorazioni "contra legem" del canone.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 12994 del 24/05/2013