Cosa giudicata civile - interpretazione del giudicato - giudicato interno – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006
Ritenuta validità di contratto con sentenza non impugnata con specifico gravame - Successiva deduzione della nullità del contratto, rilevabile anche d' ufficio, in altro giudizio tra le stesse parti - Formazione di detto giudicato - Sussistenza - Presupposti - Individuazione - Effetti - Preclusione della denuncia di nullità - Fattispecie in tema di locazione.
L'eccezione di nullità del contratto in un successivo giudizio è preclusa dal giudicato interno, rilevabile anche d'ufficio, riconducibile a precedente sentenza definitiva sul punto intervenuta tra le stesse parti, nella quale il riconoscimento dell'esistenza di un valido contratto aveva costituito il presupposto logico-giuridico essenziale della decisione di merito. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha rigettato il motivo con il quale era stata eccepita, in sede di legittimità, la nullità di un contratto di locazione intervenuto tra un Comune e due privati perché non era stato validamente stipulato per iscritto, sul presupposto che, con precedente sentenza di rigetto della domanda di risoluzione per inadempimento del conduttore nel pagamento dei canoni relativi ad un determinato periodo, era stata ritenuta la validità del contratto per il dedotto intervallo temporale, senza la che la relativa sentenza fosse stata impugnata sul punto, con la conseguente formazione del relativo giudicato interno, che era venuto a coprire il dedotto e il deducibile).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 8612 del 12/04/2006