Cosa giudicata civile - effetti del giudicato (preclusioni) – Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008
Questione di giurisdizione decisa sfavorevolmente in primo grado - Modi di riproposizione in appello dalla parte vittoriosa nel merito - Appello incidentale - Necessità - Mera riproposizione ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ. - Esclusione - Fondamento.
La parte risultata vittoriosa nel merito nel giudizio di primo grado, al fine di evitare la preclusione della questione di giurisdizione risolta in senso ad essa sfavorevole, è tenuta a proporre appello incidentale, non essendo sufficiente ad impedire la formazione del giudicato sul punto la mera riproposizione della questione, ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., in sede di costituzione in appello, stante l'inapplicabilità del principio di rilevabilità d'ufficio nel caso di espressa decisione sulla giurisdizione e la non applicabilità dell'art. 346 cod. proc. civ. (riferibile, invece, a domande o eccezioni autonome sulle quali non vi sia stata decisione o non autonome e interne al capo di domande deciso) a domande o eccezioni autonome espressamente e motivatamente respinte, rispetto alle quali rileva la previsione dell'art. 329, secondo comma, cod. proc. civ., per cui in assenza di puntuale impugnazione opera su di esse la presunzione di acquiescenza.
Corte di Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 25246 del 16/10/2008