Questione di giurisdizione decisa in primo grado - Modi di riproposizione in appello - Specifico motivo di gravame - Necessità - Mera riproposizione della questione dedotta nell'atto di costituzione - Inidoneità.
Ove il giudice di primo grado abbia espressamente statuito sulla questione di giurisdizione, il riesame della medesima da parte del giudice di secondo grado postula che essa abbia formato oggetto di specifico motivo di gravame, non essendo sufficiente la sua mera riproposizione in sede di atto di costituzione in appello.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 5207 del 10/03/2005