Cosa giudicata civile - giudicato implicito – Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011
Questioni concernenti la regolare costituzione del rapporto processuale - Principio della rilevabilità d'ufficio - Coordinamento con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo - Necessità - Conseguenze - Mancanza di eccezioni di parte o di esame da parte del giudice di merito nei precedenti gradi di giudizio - Idoneità alla formazione del giudicato implicito - Sussistenza - Fattispecie relativa a procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo in riferimento alla costituzione dell'opponente.
Il principio secondo cui le questioni attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale sono rilevabili d'ufficio anche nel giudizio di legittimità va coordinato con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che comportano un applicazione in senso restrittivo e residuale di tale rilievo officioso; ne consegue che le questioni suddette devono ritenersi coperte dal giudicato implicito allorché siano state ignorate dalle parti nei precedenti gradi di giudizio (essendosi il contraddittorio incentrato sul merito della controversia) e su esse non si sia pronunciato il giudice di merito. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che si fosse, comunque, formato giudicato implicito sulla questione relativa alla tempestiva costituzione dell'opponente a decreto ingiuntivo, sollevata con memoria ex art. 378 cod. proc. civ. soltanto nel giudizio di cassazione e sulla scorta della dedotta immediata applicazione del principio enunciato dalla sentenza n. 19246 del 2010 delle Sezioni Unite in ordine ai termini di costituzione dell'opponente, ex art. 645 cod. proc. civ.).
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2427 del 02/02/2011