COSA GIUDICATA CIVILE - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICATO - GIUDICATO ESTERNO – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15852 del 06/07/2010
Sentenza passata in giudicato costituente titolo esecutivo - Interpretazione del giudice dell'opposizione all'esecuzione - Censurabilità in Cassazione - Esclusione - Limiti - Fondamento.
L'interpretazione del titolo esecutivo consistente in una sentenza passata in giudicato compiuta dal giudice dell'opposizione a precetto o all'esecuzione si risolve nell'apprezzamento di un "fatto", come tale incensurabile in sede di legittimità se esente da vizi logici o giuridici, senza che possa diversamente opinarsi alla luce dei poteri di rilievo officioso e di diretta interpretazione del giudicato esterno da parte del giudice di legittimità, atteso che, in sede di esecuzione, la sentenza passata in giudicato, pur ponendosi come "giudicato esterno" (in quanto decisione assunta fuori dal processo esecutivo), non opera come decisione della controversia, bensì come titolo esecutivo e, pertanto, al pari degli altri titoli esecutivi, non va intesa come momento terminale della funzione cognitiva del giudice, bensì come presupposto fattuale dell'esecuzione, ossia come condizione necessaria e sufficiente per procedere ad essa.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 15852 del 06/07/2010