Acquiescenza della parte - Eccezione di legittimità costituzionale sulla norma relativa alla giurisdizione - Rilevanza nell'ambito del processo - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Rilevabilità d'ufficio della medesima questione di costituzionalità - Esclusione.
Il giudicato, anche implicito, formatosi sulla giurisdizione per effetto dell'acquiescenza della parte, che non abbia contestato la sentenza sotto tale profilo, rende del tutto irrilevante nel processo la questione di legittimità costituzionale che la stessa parte abbia sollevato con riferimento alla norma posta a fondamento della pronuncia sulla giurisdizione, non potendo l'eccezione di costituzionalità sostituire l'impugnazione, e restando altresì preclusa la possibilità per il giudice di rilevarla d'ufficio.
Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n.3200 del 11/02/2010